Client Alert 05 ott. 2026

Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: principali novità e impatti per il settore Food & Beverage

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation: di seguito, “PPWR”) è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ed è applicabile, in via generale, dal 12 agosto 2026. Trattandosi di un regolamento, la nuova disciplina produce direttamente effetto negli ordinamenti degli Stati membri e sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE, pur lasciando spazio a numerosi atti delegati e di esecuzione destinati a completarne l’assetto tecnico. 

Nel fornire una regolazione d’insieme degli imballaggi, il PPWR è destinato ad avere un impatto notevole sul settore Food & Beverage, imponendo di coordinare obiettivi ambientali e requisiti di sicurezza alimentare, incidendo sulla progettazione dei formati, sulla scelta dei materiali, sul contenuto riciclato, sull’etichettatura e, per specifici canali, anche su divieti di monouso, riuso e refill.

Con questo alert si intende offrire un sintetico quadro delle novità di maggiore rilievo per produttori, importatori, distributori, retailers e operatori HORECA, fornendo al contempo le coordinate temporali entro le quali i principali nuovi obblighi troveranno via via piena applicazione.

Cenni sulle finalità del PPWR e sul calendario attuativo

Con riferimento agli imballaggi, il PPWR segna il passaggio da una disciplina prevalentemente orientata alla gestione dei rifiuti ad una regolamentazione dell’intero ciclo di vita dell’imballaggio.

La disciplina del PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale impiegato o dal contesto nel quale l’imballaggio è utilizzato, con l’obiettivo dichiarato di prevenire la produzione di rifiuti, ridurre l’impiego di materie prime vergini e rendere gli imballaggi riciclabili, riutilizzabili o recuperabili secondo criteri armonizzati. 

Come si accennava, il PPWR è generalmente applicabile dal 12 agosto 2026; tuttavia, esso contiene una serie di previsioni destinate a trovare graduale applicazione secondo una calendarizzazione che viene riassunta di seguito: 

Data

Principali passaggi

12 agosto 2026

Applicazione generale del PPWR; avvio del nuovo quadro di obblighi degli operatori; applicazione delle restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti.

12 febbraio 2027

Obbligo, per il take-away HORECA, di consentire l’utilizzo di contenitori portati dal consumatore.

12 febbraio 2028

Obblighi di compostabilità per alcuni formati; offerta di un’opzione riutilizzabile nel take-away.

Dal 2028/2029

Etichettatura armonizzata della composizione e dei formati riutilizzabili, secondo termini mobili collegati agli atti di esecuzione.

1° gennaio 2029

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione per determinate bottiglie di plastica e contenitori metallici per bevande fino a tre litri, salve deroghe.

Dal 1° gennaio 2030

Classi di riciclabilità, contenuto riciclato minimo, minimizzazione, limiti allo spazio vuoto, divieti dell’allegato V e primo target di riuso per le bevande.

Dal 2035 e 2038

Riciclabilità “su scala” e, dal 2038, accesso al mercato limitato alle classi di riciclabilità A e B.

I principali nuovi requisiti applicabili agli imballaggi

  1. Riciclabilità e progettazione

Anzitutto, l’art. 6 del PPWR stabilisce il principio secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. 

La piena implementazione di tale previsione dipenderà, tuttavia, dagli atti delegati che definiranno, tra l’altro, i criteri di progettazione per il riciclaggio per le varie categorie di imballaggio. Dal 2030, gli imballaggi saranno inseriti nelle classi di prestazione di riciclabilità “A”, “B” o “C” in base alla quota di imballaggio che risulta riciclabile. 

Non potranno essere immessi sul mercato imballaggi al di sotto della classe C, vale a dire con una soglia inferiore al 70% di riciclabilità. La classe C, tuttavia, è solo transitoria: dal 2038 saranno ammesse soltanto le classi A e B. 

Nella fase transitoria, la valutazione continua tuttavia a basarsi sui requisiti della direttiva 94/62/CE e sui riferimenti tecnici ad oggi applicabili, tra cui la normativa tecnica EN 13430:2004. In attesa dell’adozione dei criteri armonizzati di progettazione per il riciclaggio e delle relative metodologie di valutazione, le imprese possono avviare attività preparatorie, quali la mappatura dei formati e dei materiali utilizzati, la raccolta dei dati tecnici e il monitoraggio degli atti attuativi. 

  1. Contenuto minimo di materiale riciclato 

La seconda novità riguarda il fatto che, dal 2030, ciascuna parte in plastica dell’imballaggio dovrà rispettare percentuali minime di contenuto riciclato da rifiuti plastici post-consumo, calcolate come media per stabilimento produttivo e per anno. Le soglie sono: 30% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati principalmente in PET, esclusi i contenitori monouso per bevande; 10% per gli altri imballaggi sensibili al contatto in plastica; 30% per le bottiglie monouso per bevande; 35% per gli altri imballaggi in plastica. Nel 2040 le percentuali aumenteranno, rispettivamente, al 50%, 25%, 65% e 65%. 

L’art. 7, par. 5, del PPWR contempla un’ipotesi di deroga per gli imballaggi alimentari per i casi nei quali il contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e determini la non conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004. In tali casi, le disposizioni le soglie minime riassunte sopra non trovano applicazione.

  1. Minimizzazione degli imballaggi

Il PPWR introduce il principio di “minimizzazione” degli imballaggi: dal 1° gennaio 2030, peso e volume dovranno essere ridotti al minimo necessario per assicurare le funzioni dell’imballaggio, applicando i criteri dell’allegato IV del PPWR.

Il PPWR non consente che finalità di marketing o di accettazione del prodotto da parte del consumatore giustifichino, da sole, un peso o un volume aggiuntivo dell’imballaggio. Doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, quando siano destinati soltanto ad aumentare il volume percepito del prodotto, non sono pertanto ammessi.

L’art. 10, par. 2, contempla tuttavia due eccezioni circoscritte: (i) gli imballaggi il cui disegno o modello o quelli  la cui forma in funzione di marchio avessero protezione prima dell’11 febbraio 2025 laddove l’applicazione dei requisiti di minimizzazione inciderebbe sulla novità o sul carattere individuale del design oppure sulla capacità distintiva del marchio; e (ii) gli imballaggi di prodotti o bevande che beneficiano di un’indicazione geografica protetta dal diritto dell’Unione o che rientrano in uno dei regimi di qualità richiamati dalla disposizione.

Per gli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico, è previsto un rapporto massimo del 50% di spazio vuoto, applicabile dal 1° gennaio 2030. Nel calcolo sono compresi anche gli spazi occupati dai materiali di riempimento.

Inoltre, entro il 12 febbraio 2028, gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario a garantirne la funzionalità e la capacità di proteggere il prodotto. Per gli alimenti soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali sia necessario uno spazio di testa a fini protettivi, la conformità è valutata considerando il livello di riempimento al momento del confezionamento; l’aria presente tra gli alimenti o al loro interno e i gas protettivi non sono considerati spazio vuoto.

  1. Etichettatura e informazioni ambientali

Dal 12 agosto 2028 troverà applicazione un sistema armonizzato di etichettatura basato su pittogrammi relativi alla composizione materiale dell’imballaggio, destinato a coordinarsi con l’etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori (art. 12 del PPWR). Per gli imballaggi riutilizzabili, la scadenza è fissata al 12 febbraio 2029 ed essi dovranno essere contrassegnati da un’etichetta che informi gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità sono messe a disposizione tramite un codice QR.

Le principali previsioni specifiche per il settore Food & Beverage

Se quanto sinteticamente esposto nei precedenti paragrafi riguarda, in generale, tutti gli imballaggi, vi sono, altresì, talune disposizioni che il PPWR dedica specificamente agli imballaggi di alimenti e bevande e che, quindi, interessano ancor più direttamente gli operatori del settore Food & Beverage. Nei paragrafi che seguono, si offrirà uno sguardo d’insieme sulle norme principali.

  1. Divieti relativi a determinati imballaggi monouso

Una delle principali novità del PPWR che riguarda specificamente gli operatori del settore food riguarda il corpus di divieti in materia di imballaggi monouso. Infatti, dal 1° gennaio 2030, l’art. 25 del PPWR e il relativo Allegato V vietano l’immissione sul mercato di alcuni formati di imballaggio in plastica monouso particolarmente diffusi nella filiera alimentare. Tra le fattispecie più rilevanti rientrano:

  1. gli imballaggi multipli in plastica utilizzati nel punto vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, vasi, barattoli e vaschette, quando siano concepiti come mera soluzione di convenienza per incentivare l’acquisto di più unità e non siano necessari per la movimentazione;

  2. gli imballaggi in plastica monouso per quantità inferiori a 1,5 kg di frutta e verdura fresca preconfezionata (es.: reti, vassoi ecc.), salve le eccezioni, definibili dai singoli Stati membri, destinate a prevenire perdita d’acqua, rischi microbiologici o fisici, ossidazione o altre esigenze individuate dal PPWR e dai relativi atti attuativi;

  3. gli imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno dei locali HORECA (es. vassoi, piatti, bicchieri e sacchetti monouso);

  4. le confezioni in plastica monouso in porzione individuale per condimenti, conserve, salse, creme per caffè, zucchero e spezie nel canale HORECA, con un’eccezione per le porzioni fornite insieme a cibo da asporto pronto per il consumo immediato senza ulteriore preparazione e per gli imballaggi necessari a garantire igiene e sicurezza in strutture sanitarie e assistenziali.

Prima di tali divieti, dal 12 febbraio 2028 dovranno inoltre essere compostabili gli imballaggi permeabili per tè, caffè o altre bevande e le unità monodose che si ammorbidiscono dopo l’uso, quando destinati a essere usati e smaltiti insieme al prodotto, nonché le etichette adesive su frutta e verdura. 

  1. Obblighi di riutilizzo e di refill 

Altre novità sono contenute all’interno delle previsioni del PPWR volte a stabilire gli obiettivi di riutilizzo. Ai sensi dell’art. 29 del PPWR, dal 1° gennaio 2030, i distributori finali che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi di vendita dovranno assicurare che almeno il 10% sia offerto in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, quota che viene elevata al 40% a decorrere dal 1° gennaio 2040.

Il regime contempla esclusioni per specifiche categorie – tra cui bevande altamente deperibili, latte e prodotti lattiero-caseari, taluni prodotti vitivinicoli, bevande fermentate analoghe e spiriti – e deroghe per determinati operatori, comprese alcune microimprese o superfici di vendita ridotte. 

Quanto agli operatori HORECA che vendono bevande calde o fredde o alimenti pronti in imballaggi da asporto, essi dovranno:

  1. a norma dell’art. 32 del PPWR, entro il 12 febbraio 2027, predisporre un sistema che consenta al consumatore di utilizzare un proprio contenitore da riempire;

  2. a norma dell’art. 33 del PPWR, dal 12 febbraio 2028, offrire, per bevande e alimenti pronti da asporto, anche un’opzione in imballaggio riutilizzabile inserito in un sistema di riuso. Entro il 2030 dovranno inoltre adoperarsi affinché il 10% dei prodotti da asporto sia offerto in tale formato. Le esenzioni previste dal PPWR, incluse quelle per alcune microimprese, richiedono una verifica puntuale e non possono essere generalizzate.

     

  3. Limitazioni alla concentrazione di PFAS

Un’altra limitazione che presto troverà piena applicazione riguarda il contenuto delle sostanze perfluoroalchiliche (i cosiddetti “PFAS”) negli imballaggi alimentari. A tale riguardo, dal 12 agosto 2026, gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori alle soglie stabilite dall’art. 5, par. 5, cioè 25 ppb per ciascun PFAS misurato mediante analisi mirata, 250 ppb per la somma dei PFAS misurati e 50 ppm per i PFAS totali, con gli specifici criteri ed esclusioni previsti dalla richiamata disposizione. 

È importante osservare che tali nuove limitazioni si inseriscono nel composito quadro delle normative esistenti circa i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, i quali, quindi, dovranno in ogni caso continuare a rispettare anche l’attuale corpus normativo di riferimento (tra cui il Regolamento (CE) n. 1935/2004, il Regolamento (CE) n. 2023/2006 e, dove applicabile, la normativa specifica sulle plastiche e sulle plastiche riciclate). 

Considerazioni finali

In conclusione, il PPWR è un provvedimento complesso e denso di previsioni, destinato a incidere profondamente negli anni a venire sull’intero ciclo degli imballaggi. Molteplici sono i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati al rispetto dei molteplici requisiti ivi previsti, dei quali abbiamo qui cercato di riassumerne solo i principali.

In considerazione della progressiva efficacia, da qui ai prossimi anni, dei molteplici obblighi e divieti, nonché della prossima emanazione di un gran numero di atti delegati da parte della Commissione che andranno a sostanziare, sotto il profilo tecnico, molte delle norme del PPWR, gli operatori del settore devono premunirsi non solo per assicurarsi di rimanere costantemente aggiornati, ma anche per individuare sin d’ora le specifiche aree, nei propri processi produttivi e modelli di business, suscettibili di essere impattate dal nuovo quadro normativo, ed apportarvi per tempo i correttivi del caso, al fine di pervenire ad un tempestivo adeguamento.

Related resources

client alert

Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: principali novità e impatti per il settore Food & Beverage

Read

client alert

Il recepimento nazionale della “Direttiva Breakfast”

Read

client alert

Blockchain e smart contracts: prospettive per il franchising

Read