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National transposition of the “Breakfast Directive”
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Il D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026 e che entrerà in vigore il 14 giugno 2026 (di seguito, il “Decreto”), ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2024/1438 del 14 maggio 2024, nota come “Direttiva Breakfast” (di seguito, la “Direttiva Breakfast”), introducendo alcune significative novità nel quadro normativo del settore alimentare.
Con questo alert si intende, dunque, offrire uno sguardo d’insieme delle principali novità previste dalla nuova normativa.
Anzitutto, occorre considerare che l’obiettivo della Direttiva Breakfast è quello di rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori e assicurare condizioni di concorrenza più eque nel mercato interno, tramite l’integrazione di quattro precedenti direttive europee:
I richiamati atti normativi mirano tutti ad una disciplina armonizzata a livello europeo delle fasi di produzione e commercializzazione del prodotto, efinendone requisiti compositivi, le denominazioni legali e gli standard qualitativi minimi, con un duplice obiettivo: da un lato, garantire un elevato livello di tutela del consumatore, attraverso informazioni chiare, corrette e trasparenti; dall’altro, favorire il corretto funzionamento del mercato unico, evitando disallineamenti tra gli ordinamenti nazionali e assicurando condizioni di concorrenza leale tra gli operatori del settore.
In questo contesto, la Direttiva Breakfast si configura come un intervento di aggiornamento e revisione delle richiamate discipline settoriali, volto ad adeguare le medesime all’evoluzione del mercato, alle nuove esigenze dei consumatori e alle innovazioni dei processi produttivi.
Pertanto, il recepimento in Italia della Direttiva Breakfast ad opera del Decreto comporta, per le imprese operanti nel settore alimentare, la necessità di rivedere non solo le proprie procedure produttive, ma anche l’etichettatura dei prodotti interessati dalle nuove norme, fatta salva l’applicabilità di un regime transitorio che consentirà la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti già etichettati o immessi sul mercato prima ell’entrata in vigore del Decreto stesso, così da permettere agli operatori un adeguamento graduale.
Pur con un approccio necessariamente sintetico, come imposto dalla natura del presente alert, le principali novità introdotte dalla Direttiva Breakfast in tema di processi produttivi ed etichettatura saranno oggetto dei seguenti paragrafi, ognuno dei quali dedicato ad una delle categorie alimentari interessate dalla nuova normativa.
Una delle principali novità del recepimento della Direttiva Breakfast riguardanti il miele concerne la modifica del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 179 con specifico riferimento alle informazioni da riportare sull’etichetta.
In particolare, prima dell’introduzione della Direttiva Breakfast, nel caso di miscele di mieli provenienti da più Stati membri o da più Paesi terzi, l’indicazione puntuale del Paese d’origine in etichetta poteva essere sostituita da diciture generiche (ad esempio “blend of EU honeys”, “blend of non‑EU honeys” oppure “blend of EU and non‑EU honeys”).
La nuova disciplina, invece, rafforza in modo significativo l’obbligo di indicare l’origine del prodotto, soprattutto, appunto, per le miscele: con le modifiche apportate dal Decreto all’art. 3 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, si prevede i Paesi di origine dovranno tutti essere riportati in etichetta in ordine decrescente di peso, con indicazione delle relative percentuali rappresentate da ciascuno di tali Paesi1.
Un’altra novità consiste nell’eliminazione della denominazione “miele filtrato”, assorbita, ora, nella più ampia categoria del “miele ad uso industriale”. Anche quest’ultimo, peraltro, è destinatario di una novità in materia di etichettatura, essendo necessario che, nell’immediata prossimità della denominazione del prodotto, venga inserita la menzione “unicamente ad uso culinario”.
Per le imprese, queste novità comportano un rafforzamento sostanziale dei sistemi di tracciabilità, che dovranno essere in grado di ricostruire con precisione la composizione delle miscele, nonché un adeguamento per rispondere ai nuovi requisiti di etichettatura.
La normativa riguardante i succhi di frutta, stabilita a livello comunitario con la direttiva 2001/112/CE e recepita nell’ordinamento interno con il D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 151, stabilisce criteri chiari, tra l’altro, circa le definizioni di “succo di frutta”2 e di “succo di frutta da concentrato”3 e le relative composizioni, indicando i limiti massimi di zuccheri aggiunti o acqua, a seconda della tipologia di succo in questione.
Tuttavia, mancava una categorizzazione che definisse in modo chiaro i prodotti con zuccheri naturalmente ridotti, lasciando una sorta di “vuoto” anche con riferimento ai relativi criteri di etichettatura, con ricadute in termini di scarsa trasparenza per il consumatore.
È proprio in tale direzione che si pone l’intervento della Direttiva Breakfast, che introduce nuove denominazioni legali per i succhi di frutta con contenuto di zuccheri ridotto, applicabili sia ai succhi diretti sia a quelli da concentrato.
In particolare, con il recepimento ad opera del Decreto, si prevede che, sui prodotti in cui gli zuccheri naturalmente presenti siano stati ridotti di almeno il 30 % rispetto all’equivalente tradizionale, possano essere utilizzate tre nuove denominazioni ufficiali:
(i) “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”;
(ii) “succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri”; e
(iii) “succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”.
Queste denominazioni sono previste per prodotti ottenuti tramite specifici processi autorizzati che riducono gli zuccheri naturalmente presenti, mantenendo, comunque, le caratteristiche organolettiche e nutritive tipiche del succo dal quale provengono.
La nuova normativa distingue chiaramente questi prodotti dagli altri succhi e vieta l’aggiunta di zuccheri o edulcoranti per compensare la riduzione degli zuccheri originali. Inoltre, viene introdotta anche una nuova dicitura utilizzabile in etichetta: “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”, che, se utilizzata, dovrà essere riportata nel medesimo campo visivo della denominazione di vendita.
Dal punto di vista operativo, le imprese dovranno dunque prestare particolare attenzione ai processi tecnologici impiegati per la riduzione degli zuccheri, garantendone la conformità a quanto stabilito dalla normativa, nonché l’aggiornamento delle pratiche di etichettatura, in linea con i nuovi requisiti di trasparenza.
Dal recepimento della Direttiva Breakfast derivano, altresì, talune novità per quanto riguarda le confetture, già disciplinate a livello comunitario dalla Direttiva 2001/113/CE e internamente dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50.
In particolare, il Decreto, modificando il suddetto D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, è intervenuto prevedendo l’aumento della quantità minima di frutta necessaria per la produzione: da 350 g. a 450 g. per chilogrammo per le confetture e da 450 g. a 500 g. per chilogrammo per le confetture extra4: incrementi significativi, sempre nel segno dell’attenzione alla qualità del prodotto e alle aspettative dei consumatori.
Benché molte confetture e marmellate prodotte in Italia adottino già quantitativi di frutta superiori ai minimi previsti dalla nuova normativa, per i produttori i nuovi limiti potrebbe comportare la necessità di rivedere le formulazioni dei propri prodotti, con possibili impatti anche sui processi industriali.
L’aumento della quota di frutta potrebbe richiedere, infatti, un adeguamento delle fasi di lavorazione e un riequilibrio degli altri ingredienti, oltre a un aggiornamento delle specifiche tecniche e delle informazioni riportate in etichetta.
Per concludere questa breve carrellata sulle novità della Direttiva Breakfast, accenniamo alle modifiche alla disciplina interna in materia di latte conservato disidratato5 di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50.
In tal senso, viene innanzitutto rivisto, estendendolo, il catalogo delle materie prime che possono essere aggiunte al prodotto. Si tratta, in sostanza, di vitamine e minerali, sottoprodotti del latte, enzimi e additivi (il tutto, naturalmente, nel rispetto dei limiti previsti per tali ingredienti dagli specifici Regolamenti europei di settore).
Inoltre, viene prevista la possibilità di effettuare trattamenti di riduzione del lattosio mediante conversione in glucosio e galattosio. In tali casi, le modifiche della composizione del latte derivanti dai predetti trattamenti devono essere indicate sull’imballaggio in modo chiaramente visibile, leggibile e con caratteri indelebili.
Novità importanti, dunque, sia dal punto di vista dei processi produttivi, sia da quello della comunicazione al consumatore, che le imprese del settore lattiero-caseario saranno chiamate a conoscere e rispettare.
Il regime sanzionatorio applicabile ai produttori che non si conformeranno alle nuove disposizioni resta quello già previsto dai singoli atti normativi che disciplinano i prodotti interessati dalle novità che abbiamo passato in rassegna, come sintetizzato nella seguente tabella:
In conclusione, il recepimento della Direttiva Breakfast si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza e della qualità nel settore alimentare, introducendo aggiornamenti destinati a incidere in modo concreto sulla produzione, le formulazioni e l’etichettatura.
Per i soggetti interessati da queste novità, l’adeguamento non potrà limitarsi a interventi meramente formali, ma richiederà, altresì, una revisione coordinata dei processi interni, dei sistemi di controllo e della documentazione commerciale, al fine di garantire coerenza e conformità lungo l’intera filiera.
Pertanto, in vista dell’entrata in vigore del Decreto il prossimo 14 giugno 2026, è opportuno che gli operatori del settore avviino sin d’ora un percorso strutturato di7 adeguamento, procedendo ad un’organica revisione complessiva delle procedure aziendali al fine di garantirne la piena e puntuale conformità al nuovo quadro normativo. Un approccio proattivo in tal senso consentirà non solo di mitigare i rischi sanzionatori, ma anche di cogliere le opportunità derivanti da un posizionamento più trasparente e competitivo sul mercato.
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